Segreteria

Segretario: Ugo BIANCHI, SI
segretario.sl@pftim.it
Collaboratori: Giovanni Drago, Filomena Iorio, Mariapia Manzoni
segreteria.sl@pftim.it
Pausa estiva dal 29 luglio al 31 agosto
riapriamo il 1° settembre
La Segreteria è aperta dal lunedì al giovedì
dalle 8:30 alle 12:00; venerdì è chiusa
Contatti telefonici: +39 081 2460 276/277/278
Orario delle Lezioni 2026-27
(pubblicato il 27 luglio 2026)
Guida dello Studente 2026-27
(pubblicata il 22 luglio 2026)
Per il primo semestre:
- le iscrizioni si effettuano dal 1° settembre 2026 al 2 ottobre 2026
- termine inderogabile iscrizioni con mora: 9 ottobre 2026
Per il secondo semestre:
- le iscrizioni si effettuano dal 11 gennaio 2027 al 16 febbraio 2027
- termine inderogabile iscrizioni con mora: 19 febbraio 2027
- Gli studenti con DSA devono presentare la documentazione prodotta - da ASL o ente autorizzato al rilascio - direttamente al Decano o proDecano che la trasmette al docente referente DSA.
- Il referente DSA comunica ai singoli docenti la presenza di studenti con DSA nei corsi.
- I docenti concordano con ogni studente con DSA le misure dispensative/ compensative sulla base del o dei disturbi specifici.
Il referente DSA è disponibile, previo appuntamento, per colloqui informativi e/o di orientamento sia con i docenti, sia con gli studenti.
Docente referente DSA: prof.ssa Anna Carfora
Attenzione:
- Si rende noto che non è consentito utilizzare i logo della Facoltà e della Sezione San Luigi per le Dissertazioni o per gli Elaborati, o comunque senza autorizzazione.
- Per la stesura delle Dissertazioni e degli Elaborati attenersi scrupolosamente alle Norme Metodologiche in uso alla sezione San Luigi.
- Norme Metodologiche per Dissetazioni ed Elaborati scritti
- Modello di frontespizio per le Dissertazioni e gli Elaborati scritti:
- Copertina per le Dissertazioni:
cartonata, colore blu scuro, scritte oro

Per la pubblicazione dell'estratto dalla tesi di Dottorato lo studente è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle norme scaricabili qui di seguito:
Qui di seguito è possibile scaricare un modello di estratto riutilizzabile che comprende anche il frontespizio:
I titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in teologia rilasciati dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i concordati e le legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.
In Italia, in forza del D.P.R. 2.2.1994 n. 175, art. 2, a integrazione di quanto già stabilito negli Accordi di revisione del Concordato (18.2.1984, art. 10, rat. Legge 25.3.1985 n. 121), per Teologia e Sacra Scrittura vale quanto segue:
«I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla Facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede».
Rimangono inoltre invariate le precedenti disposizioni, che già prevedevano il riconoscimento della validità dei Diplomi di Licenza e di Dottorato, se vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e Civili. In particolare, il titolo di Dottore in Sacra Teologia è dichiarato equipollente al titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano istituito dal D.P.R. n. 382 del 11/7/1980 (cf L. n. 28 del 21/2/1980; art. 74 del D.P.R. n. 382 del 11/7/1980; L. n. 168 del 9/5/1989; L. n. 341 del 19/11/1990: artt. 1 e 5; L. n. 210 del 3/7/1998: artt. 4 e 6; D.L.vo n. 300 del 30/7/1999).
Oltre a fregiarsi legittimamente del titolo di “Dottore”, i Diplomi di Licenza e di Dottorato, se vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e Civili, consentono:
- l’immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari statali e liberi, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari;
- l’esenzione da frequenze e l’abbreviazione dei corsi universitari, sempre a discrezione delle Autorità Accademiche.
Per ottenere la vidimazione del Diploma si richiede una domanda da parte del competente Superiore Ecclesiastico, in cui si specifichi l’uso che si intende fare del Diploma. Le vidimazioni richieste per l’Italia sono, nell’ordine:
- Congregazione per l’Educazione Cattolica (P.zza Pio XII, 3 - Roma).
- Segreteria di Stato di Sua Santità (Palazzo Apostolico - Città del Vaticano).
- Nunziatura Apostolica in Italia (via Po, 27 - Roma).
- Prefettura di Roma/Ufficio Legalizzazioni (via Ostiense, 131 - Roma).
- Ministero dell’Università e della Ricerca (via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma).
